Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Quartu Sant'Elena



 

 

Il Regolamento A.R.I. - R.E. in Sardegna

Visti:

  1. La risoluzione BN della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni di Ginevra del 1979;

  2. Il D.M. 27/05/1974 (Decreto Togni), e D.M. 28/02/2000 del Ministero delle Comunicazioni (G.U. n. 65 18/03/2000);

  3. La delibera dell'Assemblea Generale A.R.I. del 18/05/1992;

  4. La delibera n. 93.C4 in data 03.04.1993;

  5. Il Regolamento inerente la costituzione e funzionamento dell’Unità R.C.E. in Sardegna, approvato dall’Assemblea Straordinaria di C.R.S. in data 12.06.1994, attualmente in vigore;

  6. Il Regolamento dell’Organizzazione A.R.I. Radiocomunicazioni di Emergenza (ARI - RE), approvato con delibera dell’Assemblea Straordinaria A.R.I. del 09.11.1996 e successivamente depositato presso il Dr. Salvo MORSELLO, Notaio residente in Bollate (MI) di cui all’atto rep. N. 26037, n. 5685 di raccolta in data 18.04.1997, debitamente registrato a Milano il 29.04.1997 al n. 6825, allegato sub/a al presente Regolamento per farne parte integrante;

  7. Il Regolamento del C.R.S. approvato in data 24.10.1999, che entrerà in vigore dalla data di approvazione dell’Assemblea Nazionale A.R.I;

  8. Gli artt. 51 e 52 dello Statuto Sociale A.R.I.;

  9. Gli artt. 7, 8 comma 8.4, 27 del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale A.R.I.;

 

Ritenuto necessario, in considerazione del tempo trascorso, delle nuove esigenze e della normativa in essere, apportare delle modifiche, variazioni e opportuni adeguamenti al vigente Regolamento dell’Unità A.R.I. R.C.E. in Sardegna, si propone per l’approvazione, il REGOLAMENTO ARI - RE

 

Art. 1 - Compiti e scopi.

Sono soli ed esclusivamente quelli di effettuare, ove richiesto dalla Pubblica Autorità preposta, le radiocomunicazioni alternative d’emergenza, in caso di defezione dei normali sistemi di comunicazione.

Questi, sono i compiti istituzionali affidati agli aderenti all’Organizzazione ARI - RE, con esclusione di qualsiasi attività non pertinente con le radiocomunicazioni.

Per la realizzazione di tali compiti, la RADIOCOMUNICAZIONI D’EMERGENZA (che per brevità, negli articoli seguenti, sarà indicata con la sigla ARI – RE), potrà:

  • studiare e predisporre gli opportuni piani operativi d’intervento Regionali, Provinciali e Comunali;

  • supportare Enti ed Autorità (o delegati preposti) alle Radiocomunicazioni d’emergenza, mettere a disposizione gli aderenti effettivi ed ausiliari, pienamente autosufficienti, in grado d’intervenire tempestivamente;

  • promuovere, organizzare esercitazioni, attinenti ad attività di Protezione Civile.

Art. 2 - Organizzazione.

La struttura è composta di membri effettivi e da membri ausiliari Soci dell'A.R.I. che, spontaneamente e senza scopo di lucro, aderiscono a tale attività.

Il C.R.S. e le Sezioni, con Soci aderenti all’ARI - RE, potranno, se ritenuto necessario ed opportuno, iscriversi rispettivamente agli appositi Albi, Regionali, Provinciali e Comunali, all’uopo preposti, purché rispondenti ai fini, scopi ed esigenze del nostro Sodalizio ed al presente Regolamento.

Art. 3 - Membri effettivi.

Possono far parte dell’ARI - RE, quali membri effettivi, i Soci Ordinari dell'A.R.I. appartenenti a Sezioni della Sardegna., che abbiano raggiunto la maggiore età, che ne facciano richiesta, che diano sicura disponibilità in caso di necessità o d’esercitazione.

Art. 4 - Membri ausiliari.

Possono far parte dell'ARI - RE, quali membri ausiliari i Soci Radio Club appartenenti alle Sezioni della Sardegna che abbiano raggiunto la maggiore età, che ne facciano richiesta,che diano disponibilità in caso di necessità o d’esercitazione.

Art. 5 - Domanda di ammissione.

Le richieste d’iscrizione (vedi allegato B) all’ARI - RE, devono essere presentate al Presidente di Sezione, o suo delegato, il quale le trasmetterà al Responsabile Regionale (RR), o suo delegato, che le trasmetterà al Delegato Provinciale (DP). 

Nel caso di non accettazione della domanda, la stessa dovrà essere motivata, quindi discussa nel Consiglio Direttivo della Sezione, con la presenza dell'interessato e se ancora respinta, dovrà essere sottoposta al parere del DP e del RR.

Art. 6 - Dimissioni od esclusione.

La qualifica d’aderente alle Radiocomunicazioni di Emergenza si perde per:

  • mancato rinnovo della quota associativa A.R.I. o A.R.I. Radio Club;

  • dimissioni scritte;

  • esclusione.

Tale provvedimento è proposto dal Presidente o dal DS al Consiglio Direttivo di Sezione, che decide a maggioranza. La decisione deve essere comunicata al RR. Non è ammesso ricorso avverso l'esclusione.

Sono motivo di esclusione il comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio, la prolungata assenza ingiustificata dall'attività della struttura, l'aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali dell'A.R.I., o della struttura di ARI - RE.

La richiesta di espulsione dall'A.R.I., fatta dal Consiglio Direttivo di Sezione al Comitato Regionale Sardo, provoca l'automatica esclusione dalla struttura, ma permette la presentazione di ricorso al Comitato Regionale Sardo.

Se la richiesta d’espulsione non è convalidata, il C.R.S decide, motivandola in ultima istanza, sentito il CD della Sezione interessata.

In ogni caso chi non fa più parte, per qualsiasi motivo, dell’ARI - RE, è tenuto all'immediata, totale restituzione dell'eventuale materiale in dotazione.

Art. 7 – Organismo sezionale.

Il Presidente di Sezione, entro 15 giorni dall'insediamento del C.D. può nominare, per la parte operativa e organizzativa, un Delegato di Sezione (DS). Questi mantiene i rapporti con gli Enti e le Autorità locali, ed ha il compito di gestire il personale sia nelle fasi d’esercitazione, che d’emergenza. Relazionerà annualmente il DP sull’attività svolta, comunicandogli l’elenco degli aderenti

La Sezione dovrà dotarsi del Regolamento ARI - RE Sezionale e del piano operativo Comunale d’Emergenza approvato dal CD e dagli aderenti ARI - RE.

La Sezione aderente all’ARI - RE costituirà un fondo da destinare al rimborso delle spese sostenute dalla struttura ARI - RE, con apposite voci da inserire nel rendiconto annuale della stessa, inviandone copia al C.R.S.

Qualora la Sezione non partecipi annualmente ed ingiustificatamente, a più di due esercitazioni od operazioni d’emergenza che avvengano nel territorio di sua competenza, sarà esclusa dall’ARI - RE.

Art. 8 – Il Delegato Provinciale.

Il Delegato Provinciale (DP) sarà il Presidente della Sezione Capoluogo di Provincia, o un Consigliere della stessa; non essendo realizzabile questo, sarà nominato tra i DS. Il DP ha esclusivamente il compito di organizzare il servizio delle radiocomunicazioni di emergenza a livello Provinciale, armonizzando l'attività svolta dai DS.

Il DP è il referente tecnico operativo presso la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile, mantiene i contatti operativi con la Prefettura e le Autorità Civili e Militari ed ha l’obbligo di riunire i DS della Provincia; nel caso d’esercitazioni od allarmi d’interesse Provinciale e Comunali, ne dà immediata comunicazione al RR.

I DS, devono avvisare il DP nel caso d’esercitazioni o d’allarmi che avvengano nel territorio di loro competenza.

Il DP concorderà con i DS, il Piano Operativo di Emergenza Provinciale; con il RR, l'attività a livello Regionale della Struttura e lo relaziona annualmente sull'attività svolta.

Art. 9 – Organismo regionale.

Il Presidente del C.R.S. (RR), qualora impossibilitato a svolgere l’incarico, può nominare tra gli aderenti ARI - RE, il Delegato Regionale (DR). Il RR ha esclusivamente il compito di organizzare il servizio delle Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza a livello Regionale, armonizzando l'attività svolta dai DP.

Il RR è il referente tecnico operativo presso la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, mantiene i contatti operativi con la Prefettura e le Autorità Civili e Militari ed ha l’obbligo di riunire i DP.

Il RR, sentiti i DP, individua i mezzi operativi necessari, e ne farà eventuale richiesta alla Regione Autonoma della Sardegna, o ad altri eventuali Enti. Il C.R.S. costituirà un fondo ARI - RE, da destinare al rimborso delle spese sostenute.

Il RR, concorderà con i DP, il Piano Operativo di Emergenza Regionale.

Il RR, o il DR, sentiti i DP, relazionerà annualmente l’assemblea del C.R.S., sull'attività svolta.

Art. 10 – Disposizioni finali.

  1. Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento del C.R.S., e dei Regolamenti delle Sezioni aderenti all’ARI R.E.; annulla e sostituisce a tutti gli effetti il precedente Regolamento del 12.06.1994, ed entrerà in vigore dalla data d’approvazione del C.R.S.

  2. Copie del presente Regolamento e degli allegati, dovranno essere consegnate alle Sezioni, per opportuna conoscenza e norma, e a tutti gli aderenti all'ARI - RE.

  3. Per quanto non espressamente previsto, si faccia riferimento allo Statuto ARI, al Regolamento d’Attuazione, al Regolamento del C.R.S., e a tutte le direttive emanate in materia.

Approvato nella riunione di Oristano del 20 Aprile 2000, dalla Commissione ARI - RE del C.R.S. a seguito delle riunioni del:

  • 04.03.2000 presso la Sezione ARI di Sassari;

  • 01.04.2000 presso la Sezione ARI di Quartu SE;

  • 20.04.2000 presso Oristano.

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