Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Quartu Sant'Elena



 

 

Il Regolamento A.R.I. - R.E.

Premessa.

L'Associazione Radiotecnica ltaliana  A.R.I., sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani -  A.R.I. (art. 1 dello Statuto Sociale).

 

Con D.P.R. 10/1/1958, n. 368, è eretta in Ente Morale.

 

L'attuale Statuto è approvato con D.P.R. 24/11/1977, n. 1105 ed il suo regolamento di attuazione è approvato dalla Assemblea Generale del 28 maggio 1988, con successive modificazioni. Gli scopi dell'A.R.I. sono quelli contemplati nell'art. 3 e, nella materia specifica, nell'art. 7.1 del Regolamento di Attuazione.

 

L'A.R.l. ha da sempre, spontaneamente e volontariamente, svolto attività di Protezione Civile, limitata ai casi di calamità, in alternativa ai mezzi di comunicazione istituzionali dello Stato ed a supporto degli stessi.

 

La utilizzazione dei Radioamatori, in caso di catastrofi naturali, è codificata nella risoluzione n. 640 della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni, del 6 dicembre 1979, i cui atti finali sono stati resi esecutivi in Italia, con D.P.R. 27 luglio 1981, n. 740.

 

La normativa italiana è contenuta nell'art. 11 del D.P.R. 5/8/1966, n. 1214 (regolamento radiantistico nazionale), titolato "Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso."

 

Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (c.d. Decreto Togni), che detta norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza.

 

Come dianzi detto, da sempre, in caso di calamità ed in alternativa ai normali mezzi di comunicazione ed a supporto degli stessi, i Radioamatori hanno svolto attività di Protezione Civile.

 

Proprio la molteplicità degli interventi, in svariate occasioni, spinse l'A.R.I. a dotarsi di una organizzazione interna, realizzata circa trenta anni fa, che assunse la denominazione di C.E.R. (Corpo Emergenza Radioamatori).

 

Tale organizzazione fu modificata, nel nome e nella struttura, nel corso dell'Assemblea Generale del 22/5/93, conferendo alla stessa una operatività a livello regionale, con coordinamento a livello nazionale.

 

Da tale data (22/5/93), la Organizzazione di Protezione Civile, in ambito A.R.I., ha assunto la denominazione di "A.R.I. - Radiocomunicazioni di Emergenza (ARI - RE)".

 

L'A.R.I. è strutturata, sul territorio nazionale, in 19 Comitati Regionali e, allo stato, in 281 Sezioni.

 

La esigenza di adattarsi a quanto richiesto dalla normativa vigente (Legge 266/91), impone oggi, all'A.R.I., di darsi un regolamento più specifico e determinato.

 

Esigenza a cui ha provveduto l'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione, che ha avuto luogo in Bari, il 9/11/1996.

Art. 1 - Funzione della Organizzazione A.R.I.- R.E.

La organizzazione ARI - RE ha come funzione lo svolgimento, da parte dei propri aderenti, di attività di Protezione Civile, spontanea e gratuita, a favore delle popolazioni colpite da calamità, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e su richiesta delle Autorità preposte.

 

Il settore di intervento è quello delle radiocomunicazioni alternative, teso a garantire i collegamenti necessari e richiesti dalle Pubbliche Autorità.

 

Tale struttura non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera per esclusivi fini di solidarietà.

Art. 2 - Gratuità delle prestazioni.

L'attività di Radioamatore, operante per le ARI - RE, non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

 

Agli operatori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

 

La qualità di appartenente alle ARI- RE è incompatibile con la iscrizione in qualsiasi altra organizzazione di Protezione Civile, in particolar modo se connessa alle radiocomunicazioni, e che, comunque, in caso di emergenza, possa impegnare il soggetto.

Art. 3 - Organi delle ARI - RE

Sono Organi delle ARI-RE:

  •  le Assemblee di base;

  • il Consiglio Direttivo Nazionale;

  • i Consigli Direttivi Regionali;

  •  i Consigli Direttivi Sezionali;

  •  i Collegi Sindacali.

Art. 4 - Assemblee di base.

Costituiscono l'Assemblea di base tutti gli aderenti alle rispettive Sezioni.

 

L'Assemblea di base si riunisce una volta l'anno, in occasione della Assemblea Generale di Sezione, nonché tutte le volte che sia necessario, su convocazione del Presidente, che la presiede; in assenza del Presidente, sarà presieduta dal Vice Presidente.

 

L'Assemblea di base:

  • elegge il Consiglio Direttivo di Sezione;

  • approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle ARI - RE, che saranno inglobati in quelli di Sezione;

  • approva il programma di attività della sezione, compreso quello relativo alle ARI - RE;

  • discute i problemi ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo di Sezione, adottando i conseguenti provvedimenti.

Art. 5 - Consiglio Direttivo di Sezione.

Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da tanti componenti, quanti sono quelli previsti nel relativo regolamento sezionale.

Il Consiglio Direttivo di Sezione:

  • elegge, nel proprio seno, le cariche previste dai rispettivi regolamenti;

  • predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea di base il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché il programma di attività;

  • convoca l'Assemblea di base ogniqualvolta lo ritenga;

  • adotta ogni provvedimento diretto al funzionamento della Organizzazione;

  • stipula con Comuni, Province ed altri Enti locali le convenzioni di cui all'art. 7 della Legge 11/8/1991,n. 266.

Il Presidente è il responsabile del settore ARI- RE; può, peraltro, delegare tale funzione ad altro Consigliere.

 

Il Presidente, ed in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente:

  • è il rappresentante legale della Organizzazione e come tale sottoscrive tutti gli atti;

  • convoca il Consiglio Direttivo di Sezione;

  • adotta i provvedimenti nella materia specifica delle ARI- RE

Art. 6 - Comitati Regionali.

Il Comitato Regionale è formato da tanti componenti, per ciascuna delle Sezioni comprese nel territorio regionale, eletti dalle rispettive Assemblee di base, in funzione di quanto previsto nei singoli regolamenti regionali.

Il Comitato Regionale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente, per il settore Protezione Civile, potrà delegare altro Consigliere.

Il Comitato Regionale:

  • determina le linee programmatiche dell'attività nell'ambito regionale;

  • vigila sul regolare funzionamento delle strutture sezionali, riferendo annualmente al Consiglio Direttivo nazionale;

  • approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

  • adotta ogni provvedimento necessario al suo funzionamento;

  • stipula con le Regioni, gli Enti regionali ed infraregionali le convenzioni di cui all'art. 7 della Legge 11/8/1991, n. 266.

Il Presidente, ed in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente:

  • è il rappresentante legale della Organizzazione e come tale sottoscrive tutti gli atti;

  • convoca l'Assemblea del Comitato Regionale;

  • adotta i provvedimenti nella materia specifica delle ARI - RE.

Art. 7 – Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo nazionale è composto da nove membri, di cui otto eletti per referendum (art. 33 e segg. dello Statuto Sociale) tra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota ed uno nominato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Quest'ultimo membro è esonerato da ogni eventuale obbligo di cauzione e non impegna la responsabilità dello Stato nei confronti di chicchessia.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta, elegge tra i propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Vice Segretario Generale ed un Cassiere.

I componenti dei Consiglio Direttivo non possono ricoprire alcuna carica nella organizzazione periferica dell'Associazione (art. 24 dello Statuto A.R.I.).

Il Presidente potrà delegare altro Consigliere per le ARI - RE.

Il Consiglio Direttivo nazionale:

  • determina le linee programmatiche nell'ambito nazionale;

  • vigila sul regolare funzionamento delle strutture regionali;

  • la Assemblea Generale ne approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

  • adotta ogni provvedimento necessario al suo funzionamento;

  • intrattiene i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, a carattere nazionale, avvalendosi, ove occorra, dell'ausilio di esperti;

  • stipula con le suddette Istituzioni eventuali convenzioni di cui all'art. 7 della Legge 11/8/'91, n. 266.

Art. 8 – Collegio Sindacale.

Il Consiglio Direttivo nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni sono forniti di Collegi Sindacali, eletti come da Statuto e relativi Regolamenti sezionali e regionali.

Art. 9 – Organizzazione territoriale.

Le ARI - RE sono strutturate in ambito sezionale operanti, di norma, in circoscrizioni coincidenti con le circoscrizioni provinciali.

Le organizzazioni di base sono costituite dagli aderenti operanti nel territorio delle singole Sezioni.

Art. 10 – Aderenti alla Organizzazione.

La qualifica di aderente alle ARI - RE può essere riconosciuta solo ai Soci dell'A.R.I., in possesso di licenza di Radioamatore, che abbiano raggiunto la maggiore età, che ne facciano richiesta e che diano la disponibilità personale di intervento, in caso di necessità.

La qualifica di aderente ausiliario alle ARI - RE può essere riconosciuta ai Soci dell'A.R.I., anche non in possesso di licenza di Radioamatore ed ai Soci dell'A.R.I. Radio Club, che dimostrino di avere attitudine ad assolvere compiti ausiliari nel servizio di Emergenza, che abbiano raggiunto la maggiore età e che ne facciano domanda.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che, a causa della loro attività lavorativa, siano tenuti a dare la loro disponibilità nell'ambito dell'attività svolta.

Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande di coloro che, per appartenenza ad altre Associazioni, si trovino nelle condizioni di dover dare, in caso di emergenza, la propria disponibilità ad entrambe le strutture.

Le domande di ammissione alle ARI - RE devono essere presentate al Presidente dei Consiglio Direttivo di Sezione o al Consigliere Delegato.

Nel caso di non accettazione della domanda, la stessa dovrà essere discussa in Consiglio Direttivo; e, se ancora respinta, dovrà essere motivata.

L'appartenenza alle ARI- RE si perde per:

  • recesso dall'A.R.I. o dall'A.R.I. Radio Club o dalle stesse ARI - RE;

  • esclusione.

Tale ultimo provvedimento viene proposto dal Presidente di Sezione (o Consigliere Delegato) al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza.

A titolo puramente esemplificativo, si indica alcuni motivi di esclusione:

  • comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio;

  • prolungata assenza ingiustificato dalle attività delle ARI - RE;

  • l'aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali della Organizzazione delle ARI - RE.

Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo di Sezione è ammesso ricorso al Comitato Regionale competente, che decide motivatamente, in ultima istanza, sentito il Consiglio Direttivo della Sezione interessata.

Ad ogni nuovo iscritto dovrà essere consegnata copia del presente regolamento.

Art. 11 - Gratuità delle cariche associative.

Le cariche associative delle ARI - RE hanno carattere gratuito; ai titolari può essere concesso soltanto il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per compiti istituzionali.

Art. 12 - Bilancio.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Organizzazione ARI - RE, alla cui formazione sono tenuti il Consiglio Direttivo nazionale e le strutture periferiche, ciascuna secondo la propria competenza, è formulato in maniera da essere inglobato e ricompreso nei bilanci di Sezione, dei Comitati Regionali e del Consiglio Direttivo nazionale, per l'Associazione.

In ogni caso, nel bilancio, devono essere indicati i beni mobili ed immobili posseduti, le apparecchiature ed attrezzature, nonché i contributi e lasciti eventualmente ricevuti.

Il bilancio dell'Associazione è approvato dall'Assemblea Generale ordinaria, a norma dell'art. 23, comma a) b) e c) dello Statuto Sociale; quelli regionali, dalle Assemblee Generali regionali; e quelli sezionali, dalle Assemblee di base, secondo i rispettivi regolamenti.

Il bilancio è approvato con la maggioranza dei voti validi, con votazione palese, unitamente al programma annuale di attività.

Art. 13 - Risorse economiche.

L'Organizzazione ARI - RE trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da:

  • poste inserite nel bilancio (nazionale, regionale e sezionale);

  • contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;

  • contributi di Organismi internazionali;

  • rimborsi derivanti da Convenzioni.

Art. 14 - Assemblee nazionali, regionali e sezionali.

Il Consiglio Direttivo nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni possono indire, rispettivamente, Assemblee nazionali, regionali e sezionali di tutti gli aderenti, per lo studio e la programmazione della attività di Protezione Civile.

Le decisioni delle Assemblee sono vincolanti per chi le ha convocate.

Art. 15 – Durata in carica degli organismi.

I componenti del Consiglio Direttivo nazionale durano in carica tre anni e possono essere rieletti (art. 27 dello Statuto Sociale). I componenti dei Consigli Direttivi regionali e sezionali durano in carica per la durata prevista dai rispettivi Regolamenti.

- Norma transitoria -

Sino alla completa attuazione del presente Regolamento e fino all'aggiornamento delle strutture operative, tutte le funzioni vengono esercitate dagli attuali Consigli Direttivi, a qualsiasi livello.

 

Approvato dalla Assemblea Straordinaria di Bari del 9 novembre 1996 e ratificato (previe opportune correzioni suggerite dall'Assemblea stessa) dal Consiglio Direttivo nazionale. Pubblicato su Radio Rivista 3-97, Organo Ufficiale della Associazione.

 

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