A.R.I.
Comitato Regionale Sardegna
Regolamento
Regionale
Art. 1 - Atto
costitutivo.
In
Oristano il giorno 18 marzo 1979, secondo quanto prescritto dall'art. 51
dello Statuto Sociale è stato costituito il Comitato Regionale Sardo (C.R.S.),
(Alla sua Costituzione partecipano le Sezioni A.R.I. di: Arbatax,
Cagliari, Carbonia, Muravera, Nuoro, Olbia, Oristano, PortoTorres, Quartu
S. Elena, Sassari, Tempio Pausania, Ciascuna rappresentata da una propria
Delegazione) ed approvato dall'Assemblea Generale tenutasi a Bologna il 29
aprile 1979.
Agli
effetti dell'atto costitutivo. Esso stende la sua giurisdizione su
tutta la Regione Sardegna e le Sezioni si considerano di fatto, già
costituite e legalmente funzionanti con pieno diritto.
Art. 2 - Sede
del Comitato Regionale Sardegna.
Il
Comitato Regionale Sardegna ha Sede Legale presso il domicilio del
Presidente pro tempore. A discrezione del C.R.S. potrà essere decentrata
ogni attività associativa o amministrativa purché entro l'ambito
regionale.
Art. 3 - Organi
del Comitato Regionale Sardegna.
Gli
organi del C.R.S. sono:
-
l'Assemblea
del C.R.S.;
-
il
Direttivo Regionale formato dal Presidente, due Vice Presidenti, dei
quali il più anziano d'iscrizione all'A.R.I. assume il ruolo di
Vicario, Il Segretario, il Vice Segretario e il Cassiere;
-
il
Collegio dei Sindaci.
Art. 4 - Scopi
del Comitato Regionale Sardegna.
Il
C.R.S.:
-
sovrintende
alla Costituzione, funzionamento, scioglimento delle Sezioni della
Regione (art. 50 s.s.);
-
dirime
ogni divergenza tra Sezione e Sezione, Sezione e Soci, Soci e Soci,
nomina i Manager Regionali per le attività associative;
-
nomina
i Rappresentanti A.R.I. nella Commissione d'esame per il conseguimento
della patente di radio operatore presso il Circolo T.T.;
-
verserà
alle Sezioni i ristorni delle quote associative di loro pertinenza che
preverranno dalla Segreteria Generale dell'A.R.I., da questi in base
alle proprie necessità di gestione, tratterrà la quota di sua
spettanza stabilita ogni anno dal CRS in occasione dell'approvazione
del Rendiconto di previsione;
-
provvede
a tenere i contatti con le Autorità Regionali dello Stato e con il
Consiglio Nazionale A.R.I., ove richiesto, in nome e per conto delle
Sezioni.
-
promuove
tutte quelle attività che ritiene opportune per lo sviluppo
dell'Associazione, coordinando d'intesa con le Sezioni, le iniziative
e le manifestazioni organizzate dalle stesse in sede di loto
competenza territoriale, rende disponibile se richiesto, il proprio
patrocinio morale e tecnico;
-
nomina
i 2 (due) Delegati all'Assmblea Generale dell'A.R.I. di cui il primo
è di diritto il Presidente del CRS, in caso di suo impedimento sarà
sostituito dal Vice Presidente Vicario o dal secondo Vice Presidente.
Il secondo coadiuvante sarà nominato ogni anno tra i componenti del
C.R.S.
Art. 5 -
Composizione del Comitato Regionale Sardegna.
Il
C.R.S. è composto dai Presidenti, Vice Presidenti (solo per Sezioni con
un numero di Soci aventi diritto di voto superiore a 50) e Segretari di
ogni Sezione della Regione, in caso di assenza di uno di questi, potrà
essere data delega scritta ad uno dei Membri del Consiglio Direttivo di
Sezione.
I
Membri del Comitato Regionale non hanno diritto ad alcun compenso, salvo
eventuali rimborsi spese preventivamente deliberati dal C.R.S.
Art. 6 -
Assemblee.
Le
Assemblee del C.R.S. possono essere Ordinarie o Straordinarie.
-
E'
prescritta la convocazione di un'Assemblea Ordinaria e di almeno tre
straordinarie l'anno. L'assemblea ordinaria sarà convocata per
l'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'esercizio finanziario
decorso e Preventivo dell'anno corrente. Questi saranno predisposti
dal Consiglio Direttivo, di norma entro il 31 marzo d'ogni anno.
-
L'Assemblea
Straordinaria potrà essere convocata dal Collegio dei Sindaci, dal
Presidente, o se richiesta, da almeno il 50% delle Sezioni che
rappresentino il 50% dei soci della Regione.
-
La
convocazione delle Assemblee avverrà di norma in zona baricentrica
della Sardegna, ma a richiesta specifica, potrà avvenire in ogni
città sede di Sezione od in altro luogo dove se ne ravvisi
l'opportunità.
-
Le
comunicazioni di convocazione delle riunioni dovranno essere inviate
con almeno "15" quindici giorni di preavviso e dovranno
essere complete d'ogni informazione d'uso (luogo, data, ordine del
giorno, chi le convoca, ecc.), sarà inviata una comunicazione
"30" trenta giorni prima della data di riunione come pre
convocazione.
-
Le
richieste d'inserimento d'eventuali argomenti all'O.d.G., da parte
delle Sezioni o dai Managers regionali, dovranno essere fatte
pervenire alla segreteria del C.R.S. almeno "20" venti
giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
-
Per
il controllo sulla validità delle Assemblee del C.R.S. devono
partecipare senza diritto di voto i Sindaci del C.R.S. o almeno uno di
loro.
-
I
Soci A.R.I. possono partecipare come uditori alle Assemblee ma senza
diritto di parola e di voto.
Art. 7 –
Quorum deliberativo e diritto di voto.
-
Per
la validità delle riunioni del C.R.S. è necessaria in Iª
convocazione la metà delle Sezioni aventi titolo che, rappresentino
la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione un terzo delle
Sezioni aventi titolo, che rappresentino almeno il 30% dei Soci, ed è
valida solo se presente il Presidente o, in sua assenza uno dei Vice
Presidenti Regionali.
-
Vige
per quorum il sistema della duplice maggioranza: ogni Sezione avrà a
disposizione un voto come tale e tanti voti quanti sono i Soci in
regola risultanti nell'ultimo corano aggiornato la settimana
precedente l'Assemblea.
-
Nel
caso di modifica del Regolamento Regionale è prescritta la duplice
maggioranza del 75% dei Soci e delle Sezioni.
-
Solo
per le assemblee convocate dal Collegio Sindacale per l'elezione del
C.D.R., sia in prima che in seconda convocazione, è prescritta la
presenza dei 2/3 dei Soci aventi diritto di Voto.
Art. 8 –
Elezione Presidente, 2 Vice Presidenti e nomina Segretario, Vice
Segretario,
Cassiere.
Su
convocazione dei Sindaci, secondo le modalità indicate nell'ultimo comma
dell'art. 7 l'Assemblea si riunirà per l'elezione del Presidente e dei
due Vice Presidenti.
-
Il
Presidente ed i Vice Presidenti vengono eletti dal C.R.S. con
votazione a scrutinio segreto, a maggioranza semplice dei voti
rappresentati e con scheda unica, mentre il Segretario, il Vice
Segretario ed il Cassiere sono designati dal Presidente eletto.
-
Il
Segretario, il Vice Segretario ed il Cassiere del C.R.S., potranno
essere scelti anche al di fuori dei membri del C.R.S., purchè Soci
A.R.I.
-
Qualora,
in occasione di elezioni del C.D. del C.R.S. (o C.D. di Sezione) sia
riportata parità di voti da due o più Soci, sarà criterio di
priorità l'anzianità di iscrizione all'A.R.i. ed in caso di
ulteriore parità, l'anzianità di nascita.
-
Il
Presidente e i due Vice Presidenti restano in carica tre anni e
possono essere rieletti per un massimo di tre anni consecutivi.
-
Il
Presidente e i due Vice Presidenti dovranno dimettersi dalle cariche
ricoperte nelle Sezioni di appartenenza, mentre non è dovuto dal
Segretario, Vice Segretario, o dal Cassiere.
-
In
caso di vacanza dei Dirigenti Regionali il Collegio Sindacale, indirà
nuove elezioni.
Il
Presidente
-
rappresenta
il C.R.S. davanti a terzi e in giudizio;
-
presiede
le riunioni del C.R.S.;
-
presiede
le riunioni del C.R.S., del C.D. in collaborazione con i Vice
Presidenti, i quali avranno sempre la possibilità di esprimersi con
parere consultivo e non vincolante;
-
provvede
alla esecuzione delle deliberazioni del C.R.S.;
-
convoca
le Assemblee Ordinarie e Straordinarie del C.R.S.;
-
e'
responsabile dell'amministrazione del C.R.S., ha potere di firma sui
conti correnti bancari e postali, può delegare al cassiere tale
responsabilità previo suo accoglimento;
-
predispone
di concerto con il C.D. entro la data del 31 marzo, il rendiconto
Consuntivo dell'anno precedente e il Preventivo dell'anno in corso,
sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea del C.R.S. entro il
mese d'aprile;
-
adotta
le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle a carattere
straordinario che per la loro urgenza non possono essere prorogate. Le
decisioni adottate dovranno essere ratificate nella Iª riunione
assembleare successiva;
-
dispone
per la convocazione delle assemblee Straordinarie, quando richieste
dal Collegio dei SIndaci o da un 50% delle Sezioni che rappresentino
anche un 50% dei Soci della Regione;
-
esercita
in casi di provata urgenza i poteri del C.R.S., salva successiva
ratifica da parte di quest'ultimo;
-
adempie
a tutte quelle funzioni delle quali ha espressa delega da parte del
C.R.S.
I
due Vice Presidenti
Fra
i due Vice Presidenti il più anziano di iscrizione all'A.R.I. è nominato
Vicario.
-
sostituiscono
il Presidente e ne assumono le prerogative in caso di ogni suo
impedimento;
-
assumono
la Presidenza in caso di dimissioni del Presidente fino alla sua
sostituzione entro 45 giorni;
-
adempiono
a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente.
Il
Segretario
-
coadiuva
il Presidente e i Vice Presidenti dei quali attua le disposizioni, è
Segretario delle riunioni, ne redige i verbali e ne cura la spedizione
alle Sezioni, oppure, li può anche consegnare a mano alla prima
Assemblea utile di C.R.S.;
-
tiene
la corrispondenza del C.R.S.;
-
se
non è nominato un cassiere economo, su disposizione scritta del
Presidente, può essere autorizzato alla firma disgiunta da quella del
Presidente sull'eventuale conto corrente bancario o postale, tiene i
libri contabili, inventari, e si occupa della gestione amministrativa;
-
in
caso di sua assenza lo sostituisce in tutte le funzioni il Vice
Segretario.
Il
Vice Segretario
-
coadiuva
il Segretario nei suoi compiti e lo sostituisce in tutte le funzioni
in caso di suo impedimento.
Il
Cassiere
-
Il
Cassiere su delega del Presidente e previa sua accettazione, assume la
responsabilità dell'amministrazione del C.R.S., ne risponde al
Presidente e al Collegio Sindacale sottoscrivendo gli atti relativi,
tiene i libri contabili, inventari e qualsiasi documento
amministrativo. Su disposizione scritta dal Presidente, può essere
autorizzato alla firma disgiunta da quella del Presidente
sull'eventuale conto corrente bancario o postale.
L'assunzione
dell'incarico di Presidente e di Vice Presidente del C.R.S., è
incompatibile con l'incarico a livello nazionale o Sezionale di
Presidente, Vice Presidente e Segretario, come pure quelle dei Sindaci di
cui al seguente art. 9 del presente regolamento.
Art. 9 – I
Sindaci.
-
Il Presidente in carica convoca la riunione del C.R.S. per la
elezione del Collegio dei Sindaci.
-
I
Sindaci, saranno eletti tra i candidati liberamente scelti e
presentati dalle Sezioni.
-
La
carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra carica associativa,
così come specificato nelle norme dal precedente art. 8.
-
Il
Collegio dei Sindaci, dura in carica tra anni ed è costituito da tre
membri.
-
Il
Collegio dei Sindaci, a sua volta, nomina il proprio Presidente; in
caso di dimissioni di due Sindaci, ilPresidente del C.R.S. indice
nuove elezioni. I nuovi eletti restano anch'essi in carica sino allo
scadere del triennio.
Il
Collegio dei Sindaci
-
predispone
la relazione sui bilanci;
-
controlla
ogni verbale, documento, atto, libro afferente la vita associativa del
C.R.S.;
-
si
assicura che ogni atto degli organi del C.R.S. non sia in contrasto
con lo Statuto Sociale e con il Regolamento Regionale;
-
ha
il potere di denunciare qualsiasi irregolarità amministrativa e
statutaria del C.R.S.;
-
potrà
in caso di gravi inadempienze e manchevolezze, ricorrere al Consiglio
Direttivo Nazionale;
-
ha
facoltà, sempre per gravi motivi di natura ricadente sotto la sua
competenza di indire l'Assemblea Straordinaria del C.R.S.;
-
convoca
l'Assemblea del C.R.S. per le elezioni del Presidente e dei Vice
Presidenti;
-
provvede
a dare corretta interpretazione al regolamento regionale, ove
richiesto ed è custode dello spirito costitutivo;
-
ha
facoltà di consultare il Collegio Nazionale e i Collegi di Sezione.
Art. 10 – Incarichi
speciali.
-
Il
C.R.S. ha facoltà di delegare ai Soci della Regione specifiche
mansioni.
-
Gli
incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito della delega
ricevuta e dovranno rendere conto al C.R.S. del loro operato.
-
Il
C.R.S. ha facoltà inoltre di conferire incarichi manageriali
regionali a propri componenti senza che ciò comporti la surrogazione
del componente che ha ricevuto l'incarico.
Art. 11 – Le
Sezioni.
-
Per
essere costituite dovranno avere almeno 20 Soci, residenti nello
stesso ambito territoriale.
-
Il
Comitato fondatore inoltrerà richiesta scritta al Presidente del
C.R.S. con la firma e le generalità di tutti i richiedenti.
-
Il
Presidente del C.R.S. verifica la liceità della domanda e la
posizione associativa di ciascun richiedente, porterà la richiesta
alla prima Assemblea utile di C.R.S. che dopo averla discussa
delibererà con votazione a doppia maggioranza l'eventuale
costituzione.
-
In
caso di delibera favorevole il C.R.S. fisserà anche la competenza
territoriale della nuova Sezione che, sarà vincolata al rispetto
della propria attività nell'ambito territoriale assegnatole, ogni
attività svolta al di fuori di quest'ambito, dovrà essere
autorizzata dalla Sezione territorialmente competente. Eventuali
opposizioni dovranno essere motivate.
-
Nel
territorio dello stesso Comune non potrà essere costituita più di
una Sezione.
-
Le
Sezioni sono obbligate a darsi un proprio regolamento interno che
dovrà essere uniformato secondo una griglia fornita dal C.R.S., le
cui norme non possono essere in contrasto né con lo Statuto Sociale
né col presente Regolamento.
-
Tale
Regolamento dovrà essere sottoposto al C.R.S. per l'approvazione,
questo dovrà essere approvato entro tre mesi dalla costituzione della
Sezione.
-
Le
Sezioni hanno l'obbligo ogni anno di relazionare al C.R.S., la propria
attività sociale e amministrativa svolta, ed inoltre, inviare una
relazione sull'attività che intenderebbero svolgere nel nuovo anno
gestionale.
-
Le
Sezioni hanno l'obbligo di versare al Comitato Regionale il contributo
stabilito annualmente antro le date prefissate nel punto "1"
dell'anno solare di gestione, per il mancato versamento saranno
applicate le norme contemplate nel punti R 3° comma dello stesso
aticolo.
-
Le
Sezioni hanno l'obbligo di versare gli importi di spettanza al C.R.S.
incassati nei periodo 31 marzo, 30 giugno con il saldo entro il 30
settembre d'ogni anno. Le stesse, avranno titolo di voto nel C.R.S.
per tanti voti, quanti saranno i Soci in regola riportati nell'ultimo
corano, arriornato la settiman precedente d'ogni assemblee.
-
Lo
scioglimento delle Sezioni potrà avvenire di fatto o di diritto:
-
di
fatto se i componenti della Sezione interessata lo chiederanno
spontaneamente, ovvero, per cessazione di attività associativa o per
numero di Soci inferiore a quanto previsto nell'ultimo comma del
presente articolo;
-
di
diritto se per gravi motivate ragioni, il C.R.S. con votazione a
doppia maggioranza ne delibera lo scioglimento stesso.
-
Ogni
Sezione dovrà darsi un proprio Consiglio Direttivo:
-
tre
Consiglieri, un Presidente, un Segretario e un Sindaco per le Sezioni
fino a 50 soci;
-
quattro
Consiglieri, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un
Collegio di Sindaci per le Sezioni fino a 100 soci;
-
sei
Consiglieri, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un
Collegio di Sindaci di almeno tre membri per le Sezioni con oltre 100
soci.
-
Le
Sezioni dovranno avere un proprio domicilio legale.
Il
Domicilio legale della Sezione dovrà essere o presso la residenza del
Presidente pro tempore o presso la Sede Sociale della Sezione.
-
Gestione
amministrativa.
Alla
chiusura della gestione amministrativa annuale, le Sezioni nei tempi
previsti dai propri regolamenti, dovranno sottoporre ai Soci dopo il
controllo Sindacale, un prospetto riepilogativo della gestione
economica, attraverso una rendicontazione semplificata delle Entrate e
Uscite. Il prospetto approvato dall'assemblea dei Soci, dovrà essere
inviato per conoscenza al C.R.S. accompagnato da una relazione
sindacale.
-
Sezioni
costituite.
Le
Sezioni esistenti non dovranno scendere al di sotto di dieci Soci per
giustificare la loro funzione gestionale.
-
Sono
sospese dal diritto di voto se:
-
non
hanno raggiunto nel primo trimestre dell'anno di gestione il numero
dei Soci previsti nel punto precedente;
-
non
rinnovano il Consiglio Direttivo nei tempi stabiliti dal Regolamento
Interno;
-
non
versano entro le date stabilite come previsto nel punto "1"
che precede, le quote di propria spettanza al C.R.S.;
-
non
partecipano alle riunioni Regionale più di due colte senza
giustificarle;
-
non
inviano la relazione annuale della loro attività sociale e
amministrativa.
-
Verranno
presi provvedimenti contro quelle Sezioni che:
-
arrecano
danno e/o turbativa con iniziative autonome di sperimentazione,
all'attività tecnica svolta da altre Sezioni precedentemente
autorizzate dall'amministrazione competente;
-
non
si attengono ai disposti regolamentari, agendo autonomamente e non
applicando le deliberazioni del C.R.S.;
-
arrecano
danno all0associazione, installando apparecchiature ripetitrici o
d'altro genere che non siano preventivamente autorizzate
dall'amministrazione competente.
Non
ottemperando alle disposizioni dei precedenti punti e persistendo tale
situazione, il C.R.S. alla fine della gestione dell'anno solare, con
delibera specifica, commissarierà la Sezione inadempiente e, se non vi
sarà da parte della stessa volontà o possibilità ad uniformarsi ai
disposti Regionale e Nazionali, ne delibererà il suo sciolgimento.
Art. 12 – I
Soci.
-
La
domanda d'ammissione al sodalizio dovrà essere inoltrata attraverso
la Sezione competente per territorio, la quale sarà tenuta ad
esprimere il parere richiesto dagli organi centrali.
-
I
Soci dell'A.R.I. residenti nella Regione Sardegna devono far parte di
una sola Sezione della Regione.
-
I
Soci appartenenti ad una Sezione sciolta, saranno integrati d'ufficio
in altra Sezione della stessa provincia. Il Socio trasferito potrà
chiedere il trasferimento in altra Sezione di suo gradimento.
-
La
domanda di trasferimento di un Socio dalla Sezione d'appartenenza ad
altra Sezione nell'ambito della Regione Sardegna, dovrà essere
inoltrata al Presidente della Sezione ove s'intende trasferirsi, e per
conoscenza alla sua attuale Sezione.
-
Una
volta che il Presidente della Sezione di destinazione esprimerà il
suo parere favorevole, questa dovrà essere inoltrata al presidente
del C.R.S. che di concerto col C.D. Regionale darà il suo nulla osta
definitivo.
La
richiesta dovrà avvenire solo una volta l'anno nel periodo tra ottobre
e dicembre.
Per
ogni altro dovere e diritto dei Soci, si fa riferimento allo Statuto
Nazionale o ai regolamenti d'attuazione dell'A.R.I., al presente
Regolamento Regionale nonché al Regolamento Ministeriale ed al Codice
Civile.
Il
presente Regolamento annulla e sostituisce i precedenti Regolamenti ed
entra in vigore alla data di approvazione da parte della Assemblea
Nazionale dell'A.R.I.
Hanno
partecipato per il controllo e revisione del presente Regolamento le
Sezioni di Capoterra, Cagliari, Carbonia, Arbatax, Quartu S. Elena,
Oristano, Cabras Terralba, Olbia, Porto Torres, Sassari, Alghero.
Il
presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea straordinaria del
C.R.S. tenutasi a Macomer (NU) il 16.02.2003.
Erano
presenti all'assemblea per l'approvazione, le Sezioni di Cagliari,
Oristano, Cabras Terralba, Carbonia, Quartu S. Elena, Arbatax, Porto
Torres, Olbia, Sassari, Alghero. La Sezione di Capoterra pur non essendo
presente ha inviato con nota allegata la Sua approvazione del presente
Regolamento.
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