Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Quartu Sant'Elena



 

 

Il Regolamento.

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ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI –

La Sezione A.R.I. di Quartu S. Elena costituita in base agli Art. 50 e 52 dello Statuto sociale approvato con DPR 24 novembre 1977 nr. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale per il maggior sviluppo dell’associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all’Art 3 dello Statuto Sociale.

ART. 2 - COMPETENZE –

Ai fini dei contatti con le autorità, la sezione A.R.I. di Quartu  S. Elena, ha la primaria competenza nel proprio ambito territoriale.

ART. 3 - PATRIMONIO –

Il patrimonio della Sezione è costituito:

·         dalla biblioteca;

·         da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente  effettuati da Soci o da terzi, siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche;

·         da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazione varie;

·         da beni mobili, arredi e cancelleria;

·         da beni immobili;

·         da tutto ciò non espressamente previsto alle lettere c) d) e), che risulti dal Libro Inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall’Assemblea Ordinaria alla costituzione o all’accrescimento di un fondo riserva.

ART. 4 - AMMISSIONE E QUOTA -

Per ottenere l’ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’Art. 9 dello Statuto A.R.I. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 Dicembre dell’anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell’avvenuto pagamento, al socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi, i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI -

I Soci della sezione A.R.I., in regola con il pagamento della quota associativa,

Hanno diritto:

·         a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo Soci Effettivi);

·         ad usufruire del Servizio QSL, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I.;

·         di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l’ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nella Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall’A.R.I.;

·         a ricevere eventuali pubblicazioni di Sezione;

·         a servirsi della biblioteca della Sezione;

·         ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione.

Hanno il dovere:

·         di collaborare col Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi sociali, partecipare alla vita associativa, contribuire equamente al mantenimento della Sezione.

ART. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE -

Il recesso e l’esclusione del Socio avvengono ai sensi dell’Art. 12 Lettere a) b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l’esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.

ORDINAMENTO

TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 7 - ORGANI -

Sono Organi della Sezione:

·         l’Assemblea della Sezione;

·         il Consiglio Direttivo;

·         il Collegio Sindacale.

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8 - COMPOSIZIONE -

Le assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5 punti a), b), c).

ART. 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA -

L’assemblea Ordinaria è convocata una volta all’anno e normalmente entro il 30 aprile ma non oltre il 30 giugno.

ART. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA -

L’assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all’Art. 5, in tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.

ART. 11 – FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE -

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l’ora ed il luogo dell’assemblea Ordinaria o Straordinaria, in prima convocazione ed in seconda convocazione, nonché il relativo Ordine del giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo di lettera semplice almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea stessa.

ART. 12 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA -

All’Assemblea Ordinaria dei soci devono essere sottoposti:

·         la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento della Sezione;

·         il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario dell’anno corrente. Agli effetti contabili l’esercizio finanziario inizierà il 01 Gennaio e terminerà il 31 Dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;

·         la relazione del Collegio Sindacale sull’andamento della gestione contabile;

·         gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo che dal Collegio Sindacale.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13 - COMPOSIZIONE -

Il Consiglio Direttivo è composto da un  numero di membri effettivi eletti per Referendum segreto, secondo il numero dei Soci appartenenti alla Sezione, in pieno godimento di tutti i diritti di cui all’Art. 5 del presente regolamento e secondo quanto previsto dall’Art. 31 del Regolamento Regionale. Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

·         il Presidente;

·         il Vice Presidente (se il numero dei soci delle Sezione è rispondente al disposto dell’Art. 31 del Regolamento Regionale);

·         il Segretario;

·         il Cassiere.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Tra essi possono, per motivi giustificati, avvenire delle rotazioni degli incarichi precedentemente assegnati.

ART. 14 - ELEZIONE -

Per l’elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare, a mezzo di lettera semplice, a ciascun Socio avente diritto di voto:

·         l’elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;

·         la scheda di votazione vistata esternamente dal Sindaco;

·         l’elenco dei canditati ove ve ne siano;

·         una busta preindirizzata per la restituzione della scheda;

·         una busta anonima per la riservatezza del voto.

Nella scheda, i canditati prescelti, dovranno essere indicati apponendo una crocetta a fianco del loro nome e indicativo, rispettando il numero massimo degli eleggibili e con schede separate per il Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale. Le schede dovranno essere votate utilizzando esclusivamente penna nera o bleu e non dovranno contenere correzioni, abrasioni o cancellazioni a pene di annullamento; nel caso in cui il Socio elettore abbia sbagliato, potrà ottenere nuova scheda previa distruzione dell’altra. Le schede votate dovranno pervenire al seggio elettorale, entro i termini precisati dal Collegio Sindacale, nei seguenti modi:

·         invio per posta al Box della Sezione;

·         personalmente;

·         tramite delega (massimo tre).

Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto dagli interessati entro il termine fissato dal Collegio Sindacale stesso. Il Collegio dei Sindaci prevede le modalità operative per le elezioni.

ART. 15 - CONVOCAZIONE -

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La convocazione sarà indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. La data e l’ora della convocazione, nonché l’ordine del giorno della riunione, deve essere resa nota almeno 7 giorni prima, mediante avviso scritto e mediante affissione in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza, il Presidente del Collegio Direttivo o, in caso di impedimento, il Vice Presidente, possono convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere diritto di voto e di parola.

ART. 16 - POTERI -

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. e Codice Civile non siano di esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci . In particolare il Consiglio Direttivo da parere sull’ammissione degli aspiranti Soci A.R.I., la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa in bacheca della Sezione per 30 giorni per permettere ai soci di esprimere eventuali osservazioni. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre i Manager Sezionali ed assegna ai Soci iscritti eventuali incarichi specifici.

ART. 17 – VALIDITA’ DELLE ADUNANZE -

Per la validità delle adunanze del Consigli Direttivo è richiesta la maggioranza dei Consiglieri, nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l’assistenza del Segretario. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l’adunanza potrà essere presieduta dal Consigliere più anziano di iscrizione all’A.R.I. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% + 1), in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 18 – VACANZA DEI CONSIGLIERI -

In caso si rendano vacanti fino ad un massimo di tre Consiglieri durante il triennio, il Consiglio Direttivo potrà procedere alla loro sostituzione nominando altri Soci effettivi oppure, nel caso non si volesse procedere alla cooptazione, potranno essere indette nuove elezioni per colmare le vacanze.

CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

ART. 19 – LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI -

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo con l’indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli numerati progressivamente, vistati dal Collegio Sindacale prima dell’uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea. Copia delle delibere del Consiglio e della Assemblea deve essere affissa all’albo della Sezione e, ove manchi la sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare.

ART. 20 – LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO -

La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui al precedente Art. 19:

·         Libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazione di entrata e di uscita di denaro, con l’indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, scontrini, etc.), con l’autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente;

·         Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione. Come i libri sociali, di cui all’Art. 19, il libro giornale ed il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell’uso.

ART. 21 – LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI -

La Sezione A.R.I. può tenere altri libri Sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comune ai libri Sociali obbligatori già visti agli Artt.19 e 20.

CAPO IV – COLLEGIO SINDACALE

ART. 22 – ELEZIONI -

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi ed uno supplente, eletti per referendum fra i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote Sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quello del Consiglio Direttivo. E’ compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato. I Sindaci non possono ricoprire altra carica ma possono svolgere altre mansioni.

ART. 23 – POTERI -

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull’amministrazione della Sezione, sulla gestione sociale e sulla legittimità degli atti e delle delibere, nonché sulle votazioni per Referendum. In particolare controlla l’organizzazione del referendum stesso e lo scrutinio dei voti, provvedendo a far nominare dall’assemblea due Soci effettivi quali scrutatori.

ART. 24 – VACANZA DEI SINDACI -

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento delle elezioni dei membri del Collegio Sindacale. Nel caso che due o più Soci abbiamo lo stesso posto nella suddetta graduatoria, sarà nominato il Socio effettivo più anziano di età. In assenza di canditati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indicono un’Assemblea Straordinaria nella quale si procederà all’elezione del Sindaco mancante. Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il collegio stesso. In caso di vacanza di due Sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni . I nuovi eletti resteranno in carica anch’esse fino allo scadere del triennio.

ART. 25 – GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI -

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l’esecuzione di eventuali e particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico stesso.

ART. 26 – VOTAZIONI E DELIBERE -

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.

ART. 27 – VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA -

Le votazioni per i referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea dei soci, in quest’ultimo il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire il referendum entro 30 giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo all’uopo trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali ed in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci.  Le votazioni per il Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell’espressione del voto, e subito prima dell’inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all’Art. 15 per:

·         la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dei membri supplenti del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal Regolamento del C.R.S.;

·         lo scioglimento della Sezione;

·         la revisione e modifica del presente Regolamento;

·         l’adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo, possono essere prese dall’Assemblea dei Soci.

ART. 28 – SORVEGLIANZA E SCRUTINIO -

Per garantire la regolarità del referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l’invio ai Soci aventi diritto di voto, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci.

ART. 29 – PERCENTUALE VOTANTI -

In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei Soci effettivi iscritti nella Sezione ed intervenuti all’Assemblea di persona o per delega scritta con un massimo di 2 (due) deleghe per Socio. La stessa percentuale (50%+1) dei presenti è richiesta per la validità delle deliberazioni. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo caso l’Assemblea sarà valida con qualsiasi numero di Soci effettivi presenti e con delega (massimo 2 due per Socio) . I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, non possono rappresentare alcuna delega. Per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei soci aventi diritto, presenti fisicamente o con delega.

ART. 30 – ORGANI DELL’ASSEMBLEA -

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione.

ART. 31 – VERBALE DI ASSEMBLEA -

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del segretario come previsto dall’Art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

ART. 32 – OBBLIGHI DEL PRESIDENTE -

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione al Comitato Regionale, e alla Segreteria generale dell’ A.R.I., e provvedere a disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA

ART. 33 – PRESIDENTE -

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti Presidente in caso di assenza di quest’ultimo. Il Presidente ed il Vice Presidente rappresentano la Sezione in seno al Comitato Regionale, ed in caso di assenza possono delegare altro componente del Consiglio Direttivo a rappresentarlo al C.R.S.

ART. 34 – SEGRETARIO E CASSIERE -

Il Segretario provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all’Assemblea  dei Soci, alla dotazione della Sezione esercita funzioni di segretario in seno all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul c/c bancario o postale. Rappresenta, col Presidente e col Vice Presidente, la Sezione in seno al Comitato Regionale, ed anch’esso può, in caso di assenza, delegare altro componente del Consiglio Direttivo a rappresentarlo al C.R.S. Il cassiere è responsabile dell’amministrazione della Sezione, rispondendone al Collegio Sindacale, e sottoscrive gli atti relativi; può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul c/c bancario o postale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 – EFFICACIA OBBLIGATORIETA’ -

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti dalla data di approvazione del C.R.S. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al regolamento del Comitato regionale Sardo ed del Codice Civile. Del presente Regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.

Il presente regolamento annulla e sostituisce a tutti gli effetti i precedenti regolamenti.

ART. 36 – SANZIONI DISCIPLINARI -

I Soci che si rendano imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l’A.R.I., sono deferiti con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato la fondatezza dei fatti a loro contestati, può proporre l’esclusione del Socio dall’A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L’eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all’Art. 35.

ART. 37 – SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE -

In caso di scioglimento della Sezione, i beni  risultati da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, etc) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell’A.R.I.

Approvato in data 20/10/1996 dal Comitato Regionale Sardegna.

 

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