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DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259. Codice delle comunicazioni elettroniche. Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41; Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso); Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale); Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; Visto il codice della navigazione; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55; Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420; Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55; Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191; Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373; Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77; Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447; Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 313; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21; Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio); Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41; Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003; Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 16 luglio 2003; Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali; EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Definizioni.
ART. 2 (Esami) 1. In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla. ART. 3 (Nominativo) 1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 conservano i rispettivi nominativi fatta slava la possibilità per i titolari della autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Ministro Landolfi |